Statuto dell’Associzione

Vicini di Casa Associazione di promozione sociale

Infernetto, Roma

Art. 1 – Costituzione

  1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Vicini di casa – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopi

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana. L’Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso attività di tutela e miglioramento delle aree verdi, promozione sociale, culturale e aggregativa.

Art. 5 – Attività

Per raggiungere gli scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • Tutelare, migliorare e salvaguardare aree verdi
  • Sensibilizzazione degli abitanti e delle istituzioni tramite incontri periodici, organizzazione di eventi sociali, sportivi e culturali

Art. 6 – Associati

All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi associativi e che intendano partecipare con la loro opera, competenze e conoscenze. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per: Decesso, Dimissioni, Decadenza (trascorsi sei mesi dalla data per cui è previsto il versamento della quota), Esclusione (per violazione dello Statuto o comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione).

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Organo di controllo (eventuale). Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 10-12 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo tre (3) deleghe da altri associati. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile.

Art. 13-15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea e in carica per tre anni. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle sedute e cura le convocazioni. Il Tesoriere tiene i libri contabili e predispone il bilancio dell’Associazione.

Art. 18 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo. Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Art. 19 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere: libro degli associati, registro dei volontari, libro delle adunanze dell’Assemblea, libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 20-21 – Risorse economiche e Esercizio finanziario

Le entrate sono costituite da quote associative, erogazioni liberali, donazioni, contributi pubblici e privati, proventi da attività. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire utili o avanzi di gestione.

Art. 22-23 – Scioglimento e Disposizioni generali

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento, tutte le risorse residue saranno devolute ad altro ente del terzo settore. Per quanto non previsto si applica il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).