Statuto dell’Associzione
Vicini di Casa Associazione di promozione sociale
Infernetto, Roma
Art. 1 – Costituzione
- È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Vicini di casa – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
- L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 – Scopi
Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana. L’Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso attività di tutela e miglioramento delle aree verdi, promozione sociale, culturale e aggregativa.
Art. 5 – Attività
Per raggiungere gli scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Tutelare, migliorare e salvaguardare aree verdi
- Sensibilizzazione degli abitanti e delle istituzioni tramite incontri periodici, organizzazione di eventi sociali, sportivi e culturali
Art. 6 – Associati
All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi associativi e che intendano partecipare con la loro opera, competenze e conoscenze. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
Art. 8 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per: Decesso, Dimissioni, Decadenza (trascorsi sei mesi dalla data per cui è previsto il versamento della quota), Esclusione (per violazione dello Statuto o comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione).
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Organo di controllo (eventuale). Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Art. 10-12 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo tre (3) deleghe da altri associati. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile.
Art. 13-15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea e in carica per tre anni. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 17 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali delle sedute e cura le convocazioni. Il Tesoriere tiene i libri contabili e predispone il bilancio dell’Associazione.
Art. 18 – Organo di Controllo
L’Organo di controllo è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo. Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Art. 19 – Libri sociali
L’Associazione deve tenere: libro degli associati, registro dei volontari, libro delle adunanze dell’Assemblea, libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.
Art. 20-21 – Risorse economiche e Esercizio finanziario
Le entrate sono costituite da quote associative, erogazioni liberali, donazioni, contributi pubblici e privati, proventi da attività. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire utili o avanzi di gestione.
Art. 22-23 – Scioglimento e Disposizioni generali
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento, tutte le risorse residue saranno devolute ad altro ente del terzo settore. Per quanto non previsto si applica il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
